LO STATUTO SOCIALE
approvato con atto
costitutivo del 20 novembre 1998
LA
PREMESSA POLITICO-IDEALE
La società siciliana
per l’amicizia fra i popoli intende promuovere la conoscenza e lo
scambio fra la Sicilia e gli “altri”. La Sicilia, intesa quale regione
con sue peculiari caratteristiche ma anche come parte dell’Italia e
dell’Europa in seno alle quali mantiene pur sempre vocazioni tanto
culturali quanto di sviluppo sue proprie. Gli altri, pure, intesi quali
popoli di regioni e nazioni inseriti nelle organizzazioni politiche e
statuali alle quali appartengono -anche alle stesse cui appartiene la
Sicilia- ma comunque alla ricerca della valorizzazione della loro
cultura e del loro sviluppo. La conoscenza e lo scambio sono visti,
dunque, come fattori di comprensione, di collaborazione, di reciproco
arricchimento, di pace.
La Società non fa
politica, non difende nè vuole importare/esportare o subire/imporre
valori e culture. Non giudica gli stati, i governi e le loro politiche
nè i movimenti sociali, economici, filosofici, religiosi di ciascun
popolo. Essa vuole solo contribuire a promuovere condizioni di
conoscenza e di rispetto reciproci che possano aiutare i processi di
collaborazione e di crescita, senza ingerenze e condizionamenti da una
parte e dall’altra.
E’ vero che la
Sicilia è oggi inserita nei più ampi orizzonti di conoscenza e di
scambio presenti nei processi di integrazione economica e politica in
atto in Europa. Questi processi non vengono contraddetti nè ostacolati
dalla Società che, anzi, li vede con favore e considera i popoli
europei fra i principali partner della Sicilia. Ma la Società, da un
lato, supera i limiti insiti nella prevalenza degli aspetti
economico-politici-statuali, accentuando quelli culturali, dall’altro dà
valore al ruolo e alle vocazioni dell’Isola nei rapporti con gli altri
popoli e, infine, non si pone confini. In altri termini, vuole evitare
che alle “chiusure” locali e nazionali si sostituiscano altre
“chiusure”, magari continentali.
E’ il caso, anche,
di considerare i fenomeni di “globalizzazione” che avanzano, oggi, nel
mondo e rispetto ai quali la Società si pone in termini di attenzione e
di riflessione. Si tratta, in primo luogo, della globalizzazione
dell’economia e del mercato che può anche portare alla caduta di
barriere ma difficilmente può creare condizioni di armonia di dimensioni
planetarie. Si tratta, quindi, della globalizzazione della cultura che,
insieme a conseguenze di modernizzazione e di facilitazione degli
scambi, comporta anche rischi di massificazione dei valori, di
dispersione delle vocazioni originarie, delle tradizioni e perfino delle
lingue di popoli e nazioni. Altri processi, che pure avanzano,
certamente interconnessi ai primi, meritano attenzione e riflessione. Si
tratta della ricerca di integrazioni e sinergie di valori diversi verso
obiettivi comuni, “ecumenici” e, al contrario, della diffusione di
integralismi nazionali, locali, religiosi che postulano l’esaltazione
dei propri valori e portano alla rottura di scambi e rapporti. Entrambi
i fenomeni non possono essere racchiusi in schemi e solo la conoscenza e
lo scambio possono farli apprezzare nella loro esatta portata e nel loro
reale significato.
La Società ritiene,
quindi, più che mai necessaria questa attività di conoscenza recoproca e
di scambi. Gli stati e i governi promuoveranno le loro politiche e,
anche, le integrazioni, le interdipendenze e gli scambi ritenuti validi
e necessari. La Società rispetterà queste scelte, riservandosi contesti
diversi, rapporti fra i popoli.
Sul piano degli
strumenti, la Società intende promuovere, con moderna organizzazione,
quelle iniziative che siano coerenti con gli scopi accennati. La
conoscenza e lo studio delle lingue, le traduzioni e l’assistenza
linguistica e consolare, la diffusione e lo scambio della stampa
quotidiana e periodica, di libri e software, la creazione di
biblioteche, emeroteche, cineteche e similari e lo scambio dei
materiali, i viaggi individuali e di gruppo, turistici ed aziendali, le
mostre, gli stage di teatro, cinema, musica ed arte, i convegni, le
conferenze, i dibattiti sui temi e sulle questioni di grande attualità e
di grande interesse, le informazioni sui possibili scambi economici.
Non è superfluo
ricordare che una Società siciliana per l’amicizia fra i popoli nacque,
tanti anni fa, nell’immediato dopoguerra, per diffondere, al di là dei
contrapposti interessi dei blocchi allora dominanti, la conoscenza e
l’amicizia fra i popoli. Quell’intuizione, come si vede, è pur sempre
valida anche se il mondo è profondamente cambiato.
I
DENOMINAZIONE SEDE SCOPI
Art. 1 - La Società siciliana per l’amicizia fra i popoli è una
associazione di privati cittadini, enti ed aziende siciliani che si
propongono di promuovere rapporti di conoscenza e di scambio con
cittadini, enti ed aziende di altri paesi e regioni, quali che siano la
loro collocazione geografica, le loro istituzioni, i regimi politici ed
economico-sociali prevalenti, le convinzioni ideologiche, filosofiche e
religiose, nei campi della cultura, dell’arte, della scienza,
dell’economia e del commercio.
I
rapporti di conoscenza e di amicizia e gli scambi culturali, artistici,
scientifici ed economici mirano a contribuire al reciproco sviluppo e
alla civile e pacifica convivenza fra i popoli.
Rapporti e scambi, pertanto, non possono essere finalizzati alla difesa
o alla propaganda di particolari istituzioni, regimi politici ed
economico-sociali, convinzioni ideologiche, filosofiche o religiose, nè
a sostenere o a contrastare le scelte e le iniziative degli stati e dei
governi o ad ingerenze nelle politiche interne, estere ed
economico-commerciali degli stati e dei governi e delle istituzioni
sovranazionali.
Art. 2 - La Società, per il raggiumgimento degli scopi sociali,
intende realizzare:
1) la
promozione di corsi di lingue straniere, di lingua italiana, di lingua e
letteratura siciliana, l’attività di traduzione ed assistenza
linguistica, la creazione di biblioteche, emeroteche, cineteche e
similari e lo scambio dei materiali;
2)
l'organizzazione di corsi e seminari, incontri, convegni, dibattiti e
similari su argomenti di interesse culturale, artistico, scientifico,
economico sotto il profilo della cultura siciliana e del confronto con i
popoli e le loro culture;
3) la
promozione di spettacoli musicali, teatrali, cinematografici, di mostre
e di altri momenti di valorizzazione e di diffusione delle risorse
artistiche e culturali della Sicilia, delle regioni e dei paesi;
4) la
promozione o la partecipazione a progetti di cooperazione economica,
sociale e culturale ed ogni attività di promozione ed assistenza
dell’interscambio fra la Sicilia e i popoli;
5) la
promozione di viaggi, itinerari, gite con finalità di studio, di lavoro
e formazione e comunque di conoscenza della Sicilia, dei popoli, dei
paesi e delle loro tradizioni e culture;
6)
ogni altra attività ed iniziativa volta a realizzare le finalità di cui
al presente statuto.
Per i
fini di cui ai punti precedenti la Società potrà stipulare convenzioni e
contratti, gestire scuole, biblioteche, gallerie culturali, d’arte e
similari, svolgere attività editoriale, realizzare attività formative
e servizi di comunicazione e di ospitalità ed ogni altra attività
comunque connessa alle finalità statutarie o affine ed accessoria
rispetto alle medesime finalità. L’elencazione che precede, pertanto,
deve ritenersi meramente illustrativa ed esemplificativa, non esaustiva
nè limitativa.
Art. 3
- La Società ha sede legale a Palermo, ha durata illimitata e
non ha fini di lucro.
Art. 4
- La Società può articolarsi in sezioni di culture nazionali e regionali
qualora gli scambi con talune di esse assumano il carattere di
continuità e stabilità ovvero può stipulare accordi ed intrattenere
rapporti con associazioni aventi finalità similari, rappresentative di
culture nazionali e regionali, nel rispetto del vigente ordinamento
italiano in materia.
Possono essere, altresì, costituite sezioni territoriali in sedi diverse
da quella della Società, anche, eventualmente, esterne al territorio
dell’Isola. Le sezioni sono costituite con deliberazione del consiglio
direttivo. Le sezioni possono avere autonomia statutaria, organizzativa
e finanziaria. Con regolamento approvato dal consiglio direttivo sono
disciplinati i rapporti fra la Società e le sezioni e fra le sezioni.
La
Società può promuovere la costituzione di Società nazionali e regionali
per l’amicizia fra i popoli, aventi sede nei Paesi e nelle Regioni,
costituite da soggetti terzi, dotate di completa autonomia statutaria,
organizzativa e finanziaria, soggette alle leggi vigenti nel Paese o
nella Regione, i cui statuti risultino conformi al presente. La Società
può concordare con esse modalità di incontri periodici, al fine di
pervenire a comuni linee di politica culturale.
Art. 5
- Lo scioglimento della Società è deliberato dall’assemblea dei soci la
quale provvede, altresì, alla nomina di uno o più liquidatori e delibera
in ordine alla devoluzione del patrimonio sociale, con l’obbligo di
destinarlo ad altra associazione con finalità analoghe, salva diversa
destinazione imposta dalla legge.
II
SOCI
Art. 6
- Possono aderire alla Società, assumendo la qualità di socio:
1-persone fisiche e
giuridiche, associazioni, enti, aziende, rappresentanze di interessi
produttivi, professionali e sociali, aventi sede in Sicilia;
2-persone fisiche e
giuridiche, associazioni, enti, aziende, rappresentanze di interessi
produttivi, professionali e sociali, non aventi sede in Sicilia, ma
aventi scopi ed interessi coerenti con le finalità del presente statuto
e, se aventi sede in paesi esteri, nel rispetto del vigente ordinamento
italiano in materia;
3-istituzioni
italiane locali, regionali e nazionali ed istituzioni dei paesi o delle
comunità sovranazionali che intendono realizzare gli scambi culturali
con la Sicilia. Nel caso di istituzioni estere, l’adesione si realizza
nel rispetto di appositi protocolli bilaterali e delle leggi vigenti in
Italia.
Art. 7
– I soci si distinguono in fondatori e ordinari.
Sono
soci fondatori quelli di cui all’art. 6 che abbiano partecipato, anche
per delega, alla costituzione della Società. Sono soci ordinari tutti
quelli che non abbiano partecipato alla costituzione della Società.
I
soci, sia fondatori che ordinari, hanno tutti i medesimi diritti ed
obblighi ed in particolare il diritto di voto
per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e
per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.
Art. 8
- I soci partecipano all’assemblea con diritto di voto purchè abbiano aderito alla Società da
almeno tre mesi e siano in regola con il versamento delle quote sociali.
I soci
possono essere eletti a ricoprire le cariche sociali con le modalità di
cui al presente statuto.
I soci
sono tenuti al versamento della quota associativa annuale, nella misura
stabilita dal consiglio direttivo e al rispetto dello statuto, dei
regolamenti e delle deliberazioni degli organi sociali. Essi hanno
diritto di partecipare alle attività promosse dalla Società e di fruire
delle agevolazioni stabilite in appositi regolamenti o di volta in volta
dal consiglio direttivo.
Le
quote associative ed ogni altro contributo comunque a carico del socio,
anche per volontaria determinazione, sono intrasmissibili e non
rivalutabili, ad eccezione dei
trasferimenti a causa di morte.
La
qualità di socio si perde:
1) per
mancato pagamento delle quote associative annuali;
2) per
dimissioni;
3) per
radiazione, con provvedimento adottato dal consiglio direttivo, qualora
il comportamento o le attività del socio siano in contrasto con i
principi e le finalità del presente statuto;
4) per
decesso del socio individuale o per cessazione, per qualsiasi causa,
dell’associazione o ente o azienda o istituzione aderente;
Art. 9
- In tutti i casi di cessazione del rapporto sociale, è
escluso qualsiasi rimborso delle quote sociali, dei contributi versati e
di ogni altra somma a qualsiasi titolo, ad eccezione degli eventuali
crediti verso la Società.
III
PATRIMONIO,
GESTIONE E CONTABILITA’
Art. 10
- Il patrimonio della Società è costituito:
1-dalle quote associative annuali versate dai soci;
2-dai
contributi versati da persone fisiche e giuridiche, associazioni, enti,
aziende ed istituzioni locali, regionali, nazionali e sovranazionali,
siano essi soci o meno, anche allo scopo di finanziare, in tutto o in
parte, specifiche attività ed iniziative;
3-dai
beni mobili ed immobili conferiti alla Società, a titolo gratuito, dai
medesimi soggetti di cui al punto 2 o acquisiti dalla Società, anche a
titolo oneroso, per il funzionamento e lo sviluppo della sua attività;
4-dalle eventuali eccedenze delle entrate sociali sulle spese.
Le
eccedenze di cui al punto 4 sono utilizzate esclusivamente per il
funzionamento e lo sviluppo delle attività della Società. Gli utili o
avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale non possono essere
attribuiti, nemmeno in parte, ai soci o agli amministratori o destinati
ad altri scopi durante la vita dell'associazione, salvo che la
destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Art. 11
- Le
disponibilità finanziarie della Società devono essere versate in
appositi conti correnti fruttiferi intestati alla stessa, presso idonei
istituti di credito, ad eccezione di quelle strettamente necessarie per
far fronte alle piccole spese connesse alla quotidiana attività.
Art. 12
- L’esercizio finanziario coincide con l’anno solare.
Il
consiglio direttivo, entro il 31 marzo di ciascun anno, predispone il
bilancio consuntivo dell’esercizio precedente e il bilancio preventivo
dell’esercizio in corso. I bilanci, corredati da una relazione del
consiglio direttivo e da una relazione del collegio dei revisori dei
conti, sono sottoposti, entro il 30 aprile, all’assemblea dei soci per
l’approvazione.
IV
ORGANI, PERSONALE
E COLLABORAZIONI
Art. 13
- Sono organi della Società: l'assemblea dei soci, il consiglio
direttivo, il presidente, il segretario, il collegio dei revisori dei
conti.
L’atto
costitutivo stabilisce la composizione degli organi per il primo
triennio.
Il
consiglio direttivo può deliberare di attribuire ai componenti degli
organi della Società, con esclusione dell’assemblea dei soci, il
rimborso delle spese sostenute per l’espletamento dell’incarico
rivestito. Analoga deliberazione può essere assunta per i responsabili
delle sezioni e delle altre articolazioni organizzative della Società.
Art. 14
- Qualora le esigenze di funzionamento lo richiedano e la situazione
economico-finanziaria della Società lo consenta, il consiglio direttivo
può deliberare l’assunzione di personale, a tempo determinato o
indeterminato e l’attribuzione di incarichi di collaborazione
continuativa o occasionale.
Gli
incarichi di collaborazione possono essere attribuiti ai soci, ad
eccezione dei componenti del collegio dei revisori dei conti.
Art. 15
– Partecipano all’assemblea dei soci, con diritto di voto, i soci che
abbiano aderito alla Società da almeno tre mesi e risultino in regola
con il versamento delle quote sociali.
Le
funzioni di presidente e di segretario sono svolte, rispettivamente, dal
presidente e dal segretario.
L’assemblea è convocata dal presidente almeno una volta l’anno ed ogni
qualvolta si renda necessario ai sensi del presente statuto. L’assemblea
è anche convocata su richiesta di un quinto dei suoi componenti, del
consiglio direttivo o del collegio dei revisori dei conti.
La
convocazione deve essere fatta con avviso nominativo, da spedire
all’indirizzo comunicato da ciascun socio almeno venti giorni prima
della riunione. L’avviso di convocazione contiene la data, l’ora e il
luogo fissati per la riunione e l’ordine del giorno degli argomenti da
trattare.
L’assemblea è valida, in prima convocazione, con la presenza di almeno
il 50% degli aventi diritto. In seconda convocazione qualunque sia il
numero dei presenti.
L’assemblea delibera validamente a maggioranza di voti dei presenti.
Della
riunione dell’assemblea deve essere redatto apposito verbale,
sottoscritto dal presidente e dal segretario.
Le
convocazioni dell’assemblea, le deliberazioni, i bilanci e i rendiconti
sono comunicati a tutti i soci e sono resi pubblici mediante inserimento
nel sito internet della Società o, in mancanza, mediante pubblicazione
su un quotidiano a carattere regionale.
Art. 16
- L’assemblea dei soci:
1-E’
l’organo sovrano della Società.
2-
elegge, ogni triennio, il consiglio direttivo, il presidente, il vice
presidente, il segretario e il collegio dei revisori dei conti. Vige il
principio dell’eleggibilità libera degli organi amministrativi e del
voto singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma, del codice civile.
3-approva, entro il 30 aprile di ogni anno, un rendiconto economico e
finanziario e un bilancio preventivo e le relazioni del consiglio
direttivo agli stessi allegate;
4-approva le relazioni e le proposte presentate dal presidente e dal
consiglio direttivo;
5-formula voti ed indirizzi in ordine alle linee di politica culturale,
alla gestione della Società ed ai programmi di attività;
6-approva le modifiche dello statuto;
7-delibera lo scioglimento della Società, nomina i liquidatori e
determina i criteri di devoluzione del patrimonio sociale, con l’obbligo
di devolverlo ad altra associazione con finalità analoghe, salva diversa
destinazione imposta dalla legge.
Art. 17
- Il consiglio direttivo è composto da un massimo di sette membri,
eletti, ogni triennio, dall’assemblea dei soci che li sceglie fra i soci
che abbiano aderito alla Società da almeno tre mesi e che siano in
regola con il versamento delle quote sociali. I componenti uscenti
possono essere rieletti.
Nel
caso di decadenza, per qualsiasi causa, di taluno dei componenti, il
consiglio direttivo delibera la cooptazione di altri membri, aventi i
requisiti di cui al primo comma. I componenti cooptati durano in carica
sino alla scadenza del consiglio direttivo.
Il
consiglio direttivo è convocato dal presidente almeno ogni bimestre e
ogni qualvolta si renda necessario per l’adozione di determinate
deliberazioni o su richiesta di un terzo dei componenti o del collegio
dei revisori dei conti.
La
convocazione deve essere fatta con avviso nominativo, da spedire
all’indirizzo di ciascun componente almeno tre giorni prima della
riunione. L’avviso di convocazione contiene la data, l’ora e il luogo
fissati per la riunione e l’ordine del giorno degli argomenti da
trattare. In caso di urgenza, la convocazione può avvenire per via
telegrafica o telematica, almeno ventiquattro ore prima della riunione.
Sono
valide le riunioni del Consiglio, ancorchè non formalmente convocate,
alle quali risultino presenti tutti i componenti.
Il
consiglio direttivo è presieduto dal presidente. Segretario del
consiglio è il segretario. Alle riunioni del consiglio direttivo possono
partecipare i componenti del collegio dei revisori dei conti che, a tal
fine, devono essere invitati. Possono essere invitati a partecipare i
responsabili delle sezioni e delle altre articolazioni organizzative
della Società.
Art. 18
- Il consiglio direttivo:
1-delibera la costituzione delle sezioni e delle altre articolazioni
organizzative della Società, prende atto dell’elezione dei rispettivi
organi e approva il regolamento con il quale sono disciplinati i
rapporti fra la Società e le sezioni e fra le sezioni;
2-delibera la promozione di Società nazionali e regionali per l’amicizia
fra i popoli e determina i criteri di regalamentazione dei reciproci
rapporti.
3-approva, anche con appositi regolamenti, le agevolazioni spettanti ai
soci che partecipino alle iniziative sociali e stabilisce, annualmente,
la misura della quota associativa;
4-propone all’assemblea dei soci lo scioglimento della Società, la
nomina dei liquidatori e i criteri di devoluzione del patrimonio
sociale;
5-delibera in ordine all’eventuale rigetto delle domande di adesione,
motivando il diniego, in ordine alle dimissioni dei soci e, in generale,
alla perdita della qualità di socio, ivi compreso il caso di
radiazione;
6-delibera in ordine alla gestione del patrimonio sociale;
7-predispone, entro il 31 marzo di ciascun anno, il bilancio consuntivo
dell’esercizio precedente e il bilancio preventivo dell’esercizio in
corso e le relative relazioni e, unitamente alle relazioni del collegio
dei revisori dei conti, li sottopone, entro il 30 aprile, all’assemblea
dei soci per l’approvazione.
8-
determina la misura del rimborso delle spese sostenute dai componenti
degli organi della Società e dai responsabili delle sezioni per
l’espletamento dell’incarico;
9-delibera in ordine all’assunzione di personale e allo svolgimento del
rapporto di lavoro nonchè all’attribuzione di incarichi di
collaborazione.
Il
presidente
Art. 19
- Il presidente è il rappresentante legale della Società.
E’
eletto, ogni triennio, dall’assemblea dei soci, che lo sceglie fra i
componenti del consiglio direttivo.
Il
presidente:
1-convoca e presiede l’assemblea dei soci e il consiglio direttivo ed
avanza proposte di iniziative e di deliberazioni da parte dei predetti
organi;
2-cura
l’esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea dei soci e del consiglio
direttivo;
3-cura
l’osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni degli
organi statutari;
4-nel
rispetto delle indicazioni del bilancio di previsione e dei programmi di
attività approvati dal consiglio direttivo, dispone l’impegno e il
pagamento delle spese e firma i contratti;
5-in
caso di urgenza, adotta ogni necessaria determinazione, congiuntamente
con il segretario, da sottoporre a ratifica dell’organo competente,
nella prima riunione utile.
In
tutti i casi di assenza o impedimento, il presidente è sostituito da un
vice presidente, eletto dall’assemblea dei soci, fra i componenti del
consiglio direttivo.
Art. 20
- Il segretario è eletto, ogni triennio, dall’assemblea dei soci, che lo
sceglie fra i componenti del consiglio direttivo.
Il
segretario:
1-svolge le funzioni di segretario dell’assemblea dei soci e del
consiglio direttivo;
2-collabora con il presidente in ordine alla gestione della Società con
particolare riguardo alle determinazioni da assumere in caso di urgenza,
da sottoporre a ratifica del consiglio direttivo;
3-cura
la tenuta e l’aggiornamento dei libri sociali, della contabilità e
relative documentazioni, dirige gli uffici aministrativi e ne coordina
l’attività.
Il
collegio dei revisori dei conti
Art. 21
- Il collegio dei revisori dei conti è composto di tre membri, eletti,
ogni triennio, dall’assemblea dei soci, che li sceglie fra i soci aventi
i requisiti per l’elezione negli organi sociali.
In
caso di decadenza di taluno dei componenti, questi viene sostituito con
un nuovo componente, eletto dal consiglio direttivo, il quale durerà in
carica per la durata del collegio.
Il
collegio dei revisori dei conti:
1-elegge, nel suo seno, il presidente del collegio;
2-provvede al controllo della gestione, con particolare riguardo agli
aspetti economico, patrimoniale e finanziario, evidenziandone i
risultati;
3-verifica la regolare tenuta e l’aggiornamento della contabilità
sociale;
4-esegue, periodicamente, verifiche di cassa;
5-redige apposite relazioni sul bilancio preventivo e su quello
consuntivo mettendo in evidenza tutti gli elementi di valutazione
sull’andamento della gestione sociale;
6-ha
diritto di accesso ai documenti sociali necessari per l’espletamento dei
controlli di sua competenza;
7-può
partecipare alle riunioni del consiglio direttivo, alle quali deve
essere invitato.
I
revisori dei conti esercitano il loro mandato anche individualmente.